I tetti o le facciate degli edifici nuovi con una superficie determinante superiore a 300 m2 vanno dotati di impianti solari, in particolare fotovoltaici o termici. I Cantoni possono estendere tale obbligo agli edifici con una superficie determinante pari o inferiore a 300 m2.
I Cantoni disciplinano le eccezioni, in particolare per i casi in cui l’installazione di un impianto solare:
violi altre prescrizioni di diritto pubblico;
non sia tecnicamente possibile; o
sia sproporzionata dal punto di vista economico.
Sino all’entrata in vigore delle disposizioni di legge cantonali i Governi cantonali disciplinano le eccezioni mediante ordinanza.
I Cantoni che entro il 1° gennaio 2023 hanno introdotto requisiti relativi alla produzione propria di energia negli edifici nuovi secondo la sezione E del Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC 2014) o requisiti più severi sono esentati dall’attuazione dei capoversi 1−3.