L’organo d’esecuzione gestisce una banca dati per la registrazione degli impianti e per il rilevamento, l’emissione, la sorveglianza della trasmissione e l’annullamento delle garanzie di origine.
Art. 9 – Gestione di una banca dati
Art. 9
Gestione di una banca dati
- Percorso della struttura
- Sezione 5: Organo d’esecuzione
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2026
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Art. 9 Gestione di una banca dati L’organo d’esecuzione gestisce una banca dati per la registrazione degli impianti e per il rilevamento, l’emissione, la sorveglianza della trasmissione e l’annullamento delle garanzie di origine. Sezione 5: Organo d’esecuzione
- SR-Nummer
- SR 730.010.2
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 20.11.2024
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale