Gli impianti e gli apparecchi prodotti in serie elencati negli allegati 1.1–2.15 nonché i loro componenti prodotti in serie (impianti e apparecchi) possono essere commercializzati e ceduti solo se:
soddisfano le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica e delle risorse nonché alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia;
sono stati sottoposti alla procedura di valutazione della conformità; e
sono muniti delle indicazioni relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica e delle risorse nonché alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia.