La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per:
le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza:
dell’Ufficio federale dell’energia (UFE),
delle organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato incaricate dell’esecuzione nel settore dell’energia (altri organi d’esecuzione),
dell’organo d’esecuzione;
l’indennizzo ai Cantoni per l’informazione dell’opinione pubblica secondo l’articolo 3a capoverso 2 della legge sugli impianti elettrici.14
Disciplina inoltre i compiti di vigilanza nel settore dell’energia nucleare e dell’approvvigionamento elettrico.15
L’ordinanza generale dell’8 settembre 200416 sugli emolumenti si applica per quanto la presente ordinanza non contenga alcuna regolamentazione speciale.
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