Il Consiglio federale decide sulla domanda, nonché sulle obiezioni e opposizioni.
Sottopone, per approvazione, la decisione all’Assemblea federale.
Se il Consiglio federale non concede l’autorizzazione di massima e l’Assemblea federale non approva questa decisione, l’Assemblea federale incarica il Consiglio federale di concedere l’autorizzazione di massima con gli eventuali vincoli da essa decisi e di sottoporle nuovamente la decisione per approvazione.
Il decreto dell’Assemblea federale concernente l’approvazione dell’autorizzazione sottostà al referendum facoltativo.