Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Gli oggetti confiscati nonché l’eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 200467 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.
Art. 97 – Confisca di oggetti
Art. 9766
Confisca di oggetti
- 66 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 come art. 36b della L sull’energia nucleare del 23 dic. 1959 (RU 20043503; FF 2002389).
- 67 RS 312.4
- Percorso della struttura
- Capitolo 9: Disposizioni penali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.04.2025
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Art. 97 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 come art. 36b della L sull’energia nucleare del 23 dic. 1959 (RU 2004 3503; FF 2002 389). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 mar. 2004 sulla
- SR-Nummer
- SR 732.1
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 21.03.2003
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale