Il Dipartimento può modificare gli allegati 2 e 6 in funzione delle decisioni dei regimi di controllo dell’esportazione sostenuti dalla Svizzera e delle raccomandazioni dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare.
Art. 79 – Modifica degli allegati 2 e 6
Art. 79
Modifica degli allegati 2 e 6
- Percorso della struttura
- Capitolo 7: Disposizioni penali e finali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2026
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Art. 79 Modifica degli allegati 2 e 6 Il Dipartimento può modificare gli allegati 2 e 6 in funzione delle decisioni dei regimi di controllo dell’esportazione sostenuti dalla Svizzera e delle raccomandazioni dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare. Capitolo 7: Disposizioni penali e finali
- SR-Nummer
- SR 732.11
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 10.12.2004
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale