Le persone aventi diritto di disporre di terreni o di locali assoggettati alla presente ordinanza devono tollerare le ispezioni dell’UFE e dell’AIEA e fornire la loro collaborazione. Devono in particolare:
consentire l’accesso, anche senza preavviso:
all’UFE e agli ispettori dell’AIEA agli impianti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b,
all’UFE agli impianti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c;
fornire informazioni:
sui luoghi ispezionati,
sulle attività che vi si svolgono,
sulle misure di sicurezza necessarie allo svolgimento dell’ispezione, e
sui relativi aspetti amministrativi e logistici;
mettere a disposizione nel luogo d’ispezione mezzi di telecomunicazione, locali di lavoro con raccordi elettrici e mezzi di trasporto, nella misura in cui siano necessari allo svolgimento regolare dell’ispezione;
consentire l’introduzione di strumenti informatici, nella misura in cui siano necessari allo svolgimento regolare dell’ispezione.