L’Ufficio federale dell’energia (UFE) è competente per la vigilanza sulle misure di salvaguardia (autorità di vigilanza).
L’UFE, ove necessario, disciplina in direttive i requisiti dettagliati per l’implementazione delle misure di salvaguardia, in particolare degli articoli 5, 6, 10, 14, 16 e 20.