La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:
stabilisce nel caso specifico le prescrizioni per allestire lo studio sui costi;
dirige e coordina la verifica dello studio sui costi;
stabilisce nel caso specifico il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento;
stabilisce il modello attuariale per il calcolo dei contributi, il piano finanzia-rio e il preventivo per i costi di smaltimento;
stabilisce i contributi dei proprietari ai Fondi;
decide sull’accettazione di titoli, contratti di assicurazione e altre garanzie;
fissa l’ammontare e la scadenza delle somme da esigere dai proprietari;
consente la concessione di anticipi fra i Fondi;
sottopone al DATEC64, a destinazione del Consiglio federale, proposte concernenti gli anticipi della Confederazione;
constata che i proprietari abbiano adempiuto integralmente i loro obblighi;
approva il piano di accantonamento per i costi di smaltimento che precedono la messa fuori servizio definitiva delle centrali nucleari;
esamina i costi di disattivazione, di smaltimento nonché i costi amministrativi, e li addebita ai Fondi;
autorizza il pagamento dei costi di smaltimento che non erano inclusi nella stima dei costi;
fissa l’ammontare e la scadenza delle somme da restituire ai proprietari tenuti a versare contributi conformemente all’articolo 78 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare;
investe gli averi dei Fondi;
emana le direttive relative agli investimenti;
nomina l’Ufficio;
sceglie gli uffici di deposito e nomina i gestori patrimoniali;
nomina i membri del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi;
nomina il membro del comitato della Commissione proposto dai proprietari (art. 21 cpv. 2 lett. b);
coinvolge specialisti all’occorrenza;
vigila sull’operato dell’Ufficio, del comitato della Commissione e dei comitati nonché dei gruppi di specialisti e dei gruppi di lavoro cui essa ha fatto capo;
fornisce all’Ufficio federale dell’energia (UFE) tutte le informazioni necessarie all’esercizio della vigilanza;
allestisce i rapporti e i conti annuali e sottopone i rapporti annuali al Consiglio federale per approvazione.