L’obbligo di ricusazione dei membri del Consiglio dell’IFSN è retto dall’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa.
La qualità di membro di un’associazione specialistica non comporta l’obbligo di ricusazione.
Se la ricusazione è contestata, decide il Consiglio dell’IFSN senza il concorso del membro interessato.