La Confederazione, attingendo alle proprie risorse generali, indennizza inoltre i danni nucleari fino a concorrenza degli importi di cui all’articolo 8, quando:
non può essere individuato il responsabile;
una persona che ha subito in Svizzera un danno nucleare per il quale è responsabile l’esercente di un impianto nucleare situato all’estero non può ottenere un’indennità conforme alla presente legge.
La Confederazione può negare o ridurre le proprie prestazioni quando il danneggiato ha causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.
Se ha fornito prestazioni secondo il capoverso 1, la Confederazione ha diritto di rivalsa contro la persona civilmente responsabile. Essa le è inoltre surrogata nei diritti di rivalsa.