Le definizioni di cui all’articolo 1 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi sono applicabili con le seguenti precisazioni:
sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii));
per esercente di un impianto nucleare s’intende chi è espressamente designato tale nella licenza d’esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L’esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legislazione in materia di energia nucleare è la Confederazione.