In caso di grande sinistro, l’Assemblea federale può, mediante ordinanza, regolamentare le indennità.
Vi è un grande sinistro allorché, a seguito di un incidente, è prevedibile che i mezzi disponibili non bastino a soddisfare tutte le pretese oppure che la procedura ordinaria non possa essere applicata a causa dell’elevato numero di danneggiati.
L’ordinanza sulle indennità stabilisce i principi generali per l’equa ripartizione di tutti i mezzi disponibili per il risarcimento dei danneggiati.
L’ordinanza sulle indennità può:
derogare alle disposizioni della presente legge o ad altre disposizioni relative al risarcimento dei danni; la ripartizione delle somme di copertura di cui agli articoli 8 e 15 deve tuttavia rispettare i principi formulati nella Convenzione di Parigi e nella Convenzione complementare di Bruxelles;
prevedere che la Confederazione versi contributi supplementari per il risarcimento dei danni non coperti;
definire la procedura per la sua applicazione e istituire un’autorità indipendente le cui decisioni possano essere impugnate dinanzi al Tribunale federale.
Il Consiglio federale prende i necessari provvedimenti cautelari.