La presente ordinanza regola la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici a corrente forte.
Le disposizioni relative alla costruzione si applicano anche agli impianti esistenti quando:
vengono completamente ristrutturati;
vengono modificati in misura significativa, il soddisfacimento delle esigenze non sia sproporzionato e la sicurezza non ne risulti pregiudicata;
costituiscono un pericolo incombente per l’uomo e l’ambiente o perturbano in modo grave altri impianti elettrici.
Per le installazioni a bassa tensione restano salve le disposizioni particolari dell’ordinanza del 6 settembre 19892 sugli impianti elettrici a bassa tensione.
Se singole disposizioni della presente ordinanza possono essere rispettate solo con difficoltà straordinarie, o se esse si rivelano di ostacolo all’evoluzione tecnica o alla protezione dell’ambiente, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni3 (Dipartimento) o in casi meno importanti, l’organo di controllo competente (art. 21 della legge sull’elettricità), può, su richiesta motivata, autorizzare deroghe.