La distanza minima tra le linee elettriche ed i sostegni o tra i conduttori delle linee di trazione (compresi i pendini del filo di contatto) e le funi di protezione deve essere uguale:
ad almeno 3 m più 0,01 m per ogni kV della tensione nominale più alta;
a 0,01 m per ogni kV di tensione nominale, ma in ogni caso non inferiore ad 1 m in presenza di inclinazione dei conduttori sotto la spinta del vento.
I sostegni in comune sono ammessi se la distanza tra le mensole ed i portali della linea di trazione, o tra lo stelo dei sostegni in comune, ed i conduttori della linea parallela, è almeno pari a 3 m più 0,01 m per ogni kV della tensione nominale più alta. Se le linee dispongono di sistemi separati di messa a terra, tutti gli isolatori vanno dimensionati per la tensione nominale più alta.
Se dei conduttori che non servono all’esercizio ferroviario devono essere disposti al disopra della linea di trazione, l’organo di controllo fissa le misure di protezione da adottare.
Le linee in cavo, ad esclusione dei conduttori a fibre ottiche senza parti metalliche, che non servono all’esercizio ferroviario devono essere posate all’esterno della sede ferroviaria e dei sostegni dei conduttori per l’alimentazione in energia della ferrovia. In tal caso, la distanza del cavo dalla rotaia più esterna deve essere ameno pari a 1,3 m.
Per quanto concerne le linee in cavo, gli organi di controllo possono autorizzare distanze minori o la posa tra la massicciata e le fondazioni dei sostegni quando:
non ci sia da temere nessuna interferenza reciproca;
la ferrovia non dispone di una sede propria;
la ferrovia viaggia su sede propria, e gli esercenti interessati hanno dato il loro accordo.