Se dal controllo risulta una violazione delle prescrizioni della presente ordinanza, l’UFCOM ordina le misure adeguate dopo aver sentito la persona responsabile della messa a disposizione sul mercato dell’apparecchio, l’utilizzatore o il proprietario dell’apparecchiatura.
Se risulta che un’apparecchiatura genera un’interferenza o ne è disturbata, l’UFCOM può segnatamente:
vietarne l’ulteriore messa a disposizione sul mercato;
disporne il ritiro, la confisca o il sequestro;
vietare o limitare l’ulteriore utilizzo; o
esigere un adeguamento dell’apparecchiatura.
L’UFCOM può pubblicare queste misure o renderle accessibili in Internet.
L’UFCOM può informare la popolazione della non conformità tecnica di un apparecchio, in particolare se non è possibile identificare tutti gli operatori economici o se il numero di questi ultimi è troppo elevato. A tale scopo, esso pubblica o rende accessibile in Internet in particolare le informazioni seguenti:
le misure adottate;
l’utilizzo a cui è destinato l’apparecchio;
le informazioni che ne permettono l’identificazione, come il fabbricante, il marchio e il tipo;
le fotografie dell’apparecchio e del suo imballaggio;
la data della decisione di non conformità.
L’UFCOM può partecipare a banche dati internazionali per lo scambio di informazioni tra autorità di sorveglianza del mercato e raccogliervi le informazioni di cui al capoverso 4.26