A copertura dei costi necessari inerenti alla collaborazione della ElCom e dell’UFE nell’ambito della cooperazione con le autorità estere, il Consiglio federale può riscuotere una tassa di vigilanza adeguata presso la società di rete; quest’ultima può computarla nel corrispettivo per l’utilizzazione transfrontaliera della rete di trasporto.
Art. 28 – Tassa di vigilanza
Art. 28
Tassa di vigilanza
- Percorso della struttura
- Capitolo 6: Obbligo d’informare, segreto d’ufficio e di affari, tassa di vigilanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.04.2026
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Art. 28 Tassa di vigilanza A copertura dei costi necessari inerenti alla collaborazione della ElCom e dell’UFE nell’ambito della cooperazione con le autorità estere, il Consiglio federale può riscuotere una tassa di vigilanza adeguata presso la società di rete; quest’ultima può computarla nel corris
- SR-Nummer
- SR 734.7
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 23.03.2007
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale