L’esecuzione della presente ordinanza è di competenza dell’UFE nella misura in cui non sia affidata a un’altra autorità.
L’UFE emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie. Può in particolare:
stabilire i requisiti tecnici e amministrativi minimi per una rete sicura, performante ed efficiente; e
dichiarare vincolanti disposizioni e norme tecniche e amministrative internazionali nonché le raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute.175
Ad intervalli regolari, la prima volta al più tardi quattro anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, riferisce al Consiglio federale sull’adeguatezza, efficacia e efficienza dei provvedimenti previsti nella LAEl e nella presente ordinanza.
4 Prima di emanare le direttive di cui agli articoli 3 capoverso 1, 7 capoverso 2, 8a capoverso 2, 8abis capoverso 4, 8b capoverso 2, 12 capoverso 2, 13 capoverso 1, 13abis capoverso 2, 17 e 23 capoverso 2, i gestori di rete consultano in particolare i rappresentanti dei consumatori finali e dei produttori. Pubblicano le succitate direttive e le direttive di cui agli articoli 8 capoverso 2, 18i e 19c capoverso 5 tramite un unico indirizzo Internet liberamente accessibile. Se non riescono ad accordarsi su queste direttive in tempo utile o se queste ultime non sono adeguate, l’UFE può emanare disposizioni di esecuzione in questi settori.176