La Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) può esentare parzialmente o interamente il gestore di una linea di interconnessione a corrente continua (gestore) dall’obbligo di garantire l’accesso alla rete se:
la linea di interconnessione aumenta la capacità di trasporto e non compromette la sicurezza della rete;
la linea di interconnessione ha un’utilità economica ed effetti positivi a lungo termine sulla concorrenza nel mercato dell’energia elettrica;
la società nazionale di rete non realizzerà la linea di interconnessione nell’ambito della sua normale attività di rete;
la linea di interconnessione può diventare parte della rete di trasporto per l’intero territorio svizzero secondo l’articolo 18 capoverso 1 LAEl5 allo scadere del regime delle eccezioni;
i maggiori guadagni risultanti dall’utilizzazione transfrontaliera della rete di trasporto secondo l’articolo 14 capoverso 2 OAEl e prodotti dalla linea di interconnessione superano le perdite di guadagno generate; e se
la linea di interconnessione è giuridicamente disgiunta dai rimanenti settori di attività.
È fatta salva la messa all’asta delle capacità non utilizzate di cui all’articolo 11.
La capacità di trasporto è definita in base al metodo di calcolo riconosciuto a livello internazionale.