È riservato il diritto dei Cantoni di istituire l’imposta sui veicoli e di riscuotere tasse. Le tasse cantonali di transito sono tuttavia vietate.
I veicoli il cui luogo di stanza è trasferito in un altro Cantone possono essere tassati dal nuovo Cantone di stanza a partire dal giorno in cui il veicolo è provvisto o avrebbe dovuto essere provvisto della licenza di circolazione e delle targhe del nuovo Cantone di stanza. Il Cantone di precedente stanza rimborsa le imposte che ha riscosso dopo detto giorno.279
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I Cantoni possono riscuotere imposte sui veicoli a motore della Confederazione per l’uso fuori servizio. I velocipedi della Confederazione sono esenti da qualsiasi imposta e tassa.
La riscossione di tasse d’entrata sui veicoli a motore esteri è riservata alla Confederazione. Il Consiglio federale decide dell’introduzione di dette tasse.
Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, stabilisce le condizioni, cui l’imposizione dei veicoli a motore esteri che rimangono in Svizzera un certo tempo è subordinata. Il Cantone, in cui il veicolo si trova prevalentemente, è competente a riscuotere l’imposta.