Dalla velocità misurata arrotondata per difetto alla cifra intera più vicina devono essere dedotti:
per misurazioni tramite radar:
5 km/h per velocità fino a 100 km/h,
6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,
7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;
per misurazioni tramite laser:
3 km/h per velocità fino a 100 km/h,
4 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,
5 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;
per misurazioni stazionarie tramite radar in curva:
10 km/h per velocità fino a 100 km/h,
14 km/h per velocità superiori o uguali a 101 km/h;
per misurazioni mobili ai sensi dell’articolo 6 lettera c numero 1 con radar (radar in movimento):
7 km/h per velocità fino a 100 km/h,
8 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,
9 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;
per misurazioni con rilevatori stazionari a soglia come rilevatori ad anello induttivi, sensori piezoelettrici, rilevatori a soglia ottici:
5 km/h per velocità fino a 100 km/h,
6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,
7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;
per controlli della velocità su un tratto stradale:
5 km/h per velocità fino a 100 km/h,
6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,
7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;
per controlli effettuati da un veicolo inseguitore tramite sistema approvato di rilevamento della velocità a video e analisi automatica dei dati misurati mediante software autorizzato: i margini di sicurezza automatici, non influenzabili dal personale incaricato del controllo e della valutazione, conformemente al certificato di autorizzazione dell’Istituto federale di metrologia;
per controlli effettuati da un veicolo inseguitore che non rientrano nel campo d’applicazione della lettera g: i margini di sicurezza definiti nella tabella dell’allegato 1;
per misurazioni tramite veicolo inseguitore senza dispositivo di misurazione calibrato:
15 km/h per velocità fino a 100 km/h,
15 per cento per velocità superiori o uguali a 101 km/h,
o un margine definito per il caso specifico dall’Istituto federale di me-trologia;
per rilevamenti della velocità sulla base di una procedura di misurazione delle distanze autorizzata:
5 km/h per velocità fino a 100 km/h,
6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,
7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h.
In caso di registrazioni prodotte da tachigrafi o registratori di fine percorso e da apparecchi di registrazione dei dati, dalla velocità rilevata devono essere dedotti:12
6 km/h per tachigrafi digitali (art. 100 cpv. 2 e 3 OETV) e per registratori di fine percorso digitali;
14 km/h per apparecchi di registrazione dei dati (art. 102 OETV).
Se il rilevamento della velocità avviene tramite un sistema di sorveglianza della fase rossa dei semafori in combinazione a rivelatori ad anello non omologati, dalla velocità rilevata si deducono i seguenti margini di sicurezza:
5 km/h per velocità fino a 50 km/h;
il 10 per cento per velocità superiori o uguali a 51 km/h.