(art. 37 cpv. 2 LCStr)
I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all’asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto:
se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada;
se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio;
sulle strade strette e a traffico debole;
sulle strade a senso unico.102
È vietato fermarsi volontariamente*:
in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi;
nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata;
nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m;
alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale;
sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l’arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo;
sui passaggi a livello e nei sottopassaggi;
davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo.
A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati.106
La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.
* Per la fermata sulle rotaie di un tram,
cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3.