(art. 57 cpv. 5 LCStr)
Nei veicoli provvisti di cinture di sicurezza il conducente e i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli al di sotto dei 12 anni siano assicurati correttamente.35
L’obbligo di allacciarsi con la cintura di sicurezza di cui al capoverso 1 non è applicabile:
ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h;
ai conducenti e passeggeri che circolano su strade rurali, strade forestali e entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h;
ai conducenti durante le manovre effettuate a passo d’uomo;
ai conducenti e ai passeggeri di autoveicoli nel traffico di linea regionale di imprese di trasporto in concessione;
agli accompagnatori di persone particolarmente bisognose di assistenza in veicoli dei servizi sanitario e di trasporto di persone disabili;
ai conducenti e passeggeri di autoveicoli di lavoro, trattori e carri con motore se la velocità non supera 25 km/h.
Ai passeggeri di autobus e minibus deve essere adeguatamente ricordato l’obbligo di allacciare la cintura di sicurezza.39
Nei posti provvisti di cintura di sicurezza, i fanciulli al di sotto dei 12 anni devono essere assicurati con un dispositivo di ritenuta per fanciulli, ad esempio un seggiolino, omologato in base al regolamento UNECE n. 44 o n. 129 di cui all’allegato 2 OETV40. Ai dispositivi secondo il regolamento UNECE n. 44 si applica l’articolo 222r capoverso 3 OETV. L’impiego di tali dispositivi non è obbligatorio per:41
fanciulli alti almeno 150 cm;
fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su sedili appositamente previsti per fanciulli;
fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su autobus;
fanciulli di almeno sette anni che viaggiano su sedili con cinture addominali.42