Sono considerate strade principali (art. 57 cpv. 2 LCStr) le strade menzionate nell’allegato 2 lettere A–C. Le strade principali aperte soltanto ai veicoli di larghezza non superiore a 2,30 m (art. 5 cpv. 1 e 9 cpv. 4 LCStr) figurano alla lettera C dello stesso allegato.2
I brevi tratti di raccordo non menzionati nell’allegato 2, che portano ad autostrade e a semiautostrade, sono parimente considerati strade principali nella misura in cui sono segnalati come tali.