Il minimo di assicurazione per i veicoli a motore e gli autotreni trasportanti merci pericolose è di 15 milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone.47 I danni alle persone devono essere risarciti per primi. Se le merci pericolose sono trasportate soltanto su un rimorchio, per quest’ultimo occorre stipulare un’assicurazione complementare.48
La copertura assicurativa disposta nel capoverso 1, si applica, salvo contraria disposizione contrattuale, solo se il danno è cagionato dalla pericolosità delle merci trasportate.
L’elenco delle merci pericolose è fatto dal Consiglio federale.