L’attestato d’assicurazione contiene le indicazioni necessarie relative al veicolo, al detentore e all’assicuratore come pure alle condizioni del contratto d’assicurazione essenziali per l’applicazione della presente ordinanza e indica il giorno a contare dal quale ha inizio la copertura assicurativa.
Le condizioni dell’attestato d’assicurazione, comprese le restrizioni o le limitazioni di durata che non sono previste dalla presente ordinanza sono considerate come non esistenti.
Gli attestati d’assicurazione devono essere rilasciati in forma elettronica e trasmessi dall’assicuratore al sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione. La forma e le modalità di trasmissione degli attestati d’assicurazione sono disciplinate dall’allegato 1.13