Nei limiti delle pretese che spettano loro per legge nei confronti del detentore del veicolo a motore responsabile, le parti lese possono chiedere il risarcimento all’Ufficio nazionale di assicurazione.
Il risarcimento può però essere preteso soltanto in misura uguale a quella prevista se l’incidente fosse stato cagionato da un veicolo svizzero. È fatto salvo l’articolo 42 capoverso 2.
Un credito che superi la garanzia minima svizzera è soddisfatto se:
il veicolo che ha causato il danno proviene da uno Stato che prescrive una garanzia minima legale più elevata; oppure
per il veicolo che ha causato il danno esiste, in base alla polizza d’assicurazione, una garanzia più elevata e nel Paese estero è garantita una garanzia equivalente.114
Per il resto, le pretese della parte lesa sono soggette alle medesime regole dell’azione diretta contro l’assicuratore ai sensi dell’articolo 65 capoverso 1 della legge.