Se omologa un piano di risanamento conformemente all’articolo 52j della legge del 17 dicembre 2004143 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) che prevede una riduzione dei versamenti per sinistri da parte delle assicurazioni di responsabilità civile per i veicoli a motore, la FINMA deve comunicare l’omologazione mediante pubblico avviso del piano di risanamento al Fondo nazionale di garanzia.
Il Fondo nazionale di garanzia ha diritto alla consultazione degli atti nella procedura di risanamento, in particolare relativamente al portafoglio dell’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.
L’assicuratore da risanare regolamenta autonomamente i sinistri di responsabilità civile per i veicoli a motore interessati dalla riduzione. Esso versa le prestazioni non ridotte alle parti lese e agli assicuratori privati e sociali che esercitano il regresso, fatto salvo il capoverso 4. L’importo di cui avrebbero dovuto essere ridotte le prestazioni conformemente al piano di risanamento è a carico del Fondo nazionale di garanzia.
Il Fondo nazionale di garanzia, su richiesta dell’assicuratore da risanare, mette a disposizione, anticipatamente e su base trimestrale, i mezzi necessari per il pagamento dell’importo a suo carico. Alla fine di ogni trimestre l’assicuratore da risanare predispone un conteggio degli importi effettivamente versati. L’eventuale importo residuo è restituito al Fondo nazionale di garanzia.
Se risarcisce i danni causati all’estero da un veicolo a motore o un rimorchio assicurato presso un assicuratore svizzero nei confronti del quale è stata avviata una procedura di risanamento da cui insorgono prestazioni dal Fondo di garanzia, l’Ufficio nazionale di assicurazione esercita il regresso nei confronti di tale assicuratore. Questi disciplina il regresso in modo analogo a una pretesa diretta di terzi lesi.