Gli articoli 58–89 della legge (responsabilità civile e assicurazione) e la presente ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 1960; così pure gli articoli 96, 97 e 99 numero 4 della legge (disposizioni penali).
Le disposizioni relative alla responsabilità civile e all’assicurazione, contenute nella legge e nella presente ordinanza, non si applicano ai danni cagionati prima che esse entrassero in vigore.