Sono «autoveicoli»:
i veicoli a motore (art. 7 LCStr) con almeno quattro ruote, eccettuati i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore (art. 15 cpv. 2 e 3) e i carri a mano provvisti di motore (art. 17 cpv. 2);
i veicoli a motore a tre ruote di peso superiore a quello determinante per essere classificati come tricicli a motore (art. 15 cpv. 1);
Gli autoveicoli con un peso totale fino a 3500 kg sono «autoveicoli leggeri»; gli altri sono «autoveicoli pesanti».