Gli autoveicoli devono essere muniti di un parabrezza.
Il parabrezza di autoveicoli leggeri deve essere di vetro composto omologato (vetro di sicurezza a più strati). Il parabrezza dei veicoli della polizia e del servizio doganale adibiti al servizio d’ordine può essere di un materiale diverso se è garantita una protezione equivalente dei passeggeri e degli altri utenti della strada.526
I veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 per quanto concerne la visione diretta su utenti della strada vulnerabili e la riduzione dell’angolo cieco.527
I posti a sedere degli autocarri devono essere completamente separati dallo spazio di carico. In deroga a tale disposizione, sono ammessi posti a sedere e per il trasporto di merci nel medesimo vano se la superficie di carico è provvista di dispositivi di fissaggio destinati a proteggere i passeggeri dallo spostamento del carico.528
La cabina di guida529 degli autocarri e lo spazio riservato ai passeggeri sugli autoveicoli adibiti al trasporto professionale di persone devono essere protetti contro le intemperie e poter essere aerati e riscaldati. I compartimenti riservati ai passeggeri e le cabine del conducente con una sola porta devono essere dotati di un’uscita di sicurezza giusta l’articolo 123 capoverso 3. Eccettuati sono i veicoli equipaggiati appositamente per il trasporto di detenuti.530