Gli autoveicoli di lavoro possono presentare spazi di carico in conformità con la loro destinazione d’uso. Agli spazi destinati al trasporto si applicano, per quanto concerne la protezione degli occupanti e i dispositivi di fissaggio del carico, le esigenze dei corrispondenti autoveicoli di trasporto. Le piattaforme necessarie per gli operatori e l’esecuzione dei lavori non sono considerate spazi di carico.
Per ragioni tecniche o operative, i parafanghi possono mancare (art. 66 cpv. 2).