Il DATEC disciplina i particolari relativi all’esecuzione della presente ordinanza e al rilascio di permessi.929
Il DFF disciplina i particolari per quanto concerne i requisiti e il controllo delle officine che installano, collaudano e riparano dispositivi di limitazione della velocità od tachigrafi.930
L’USTRA può, in casi particolari, ammettere eccezioni a singole disposizioni, purché il loro scopo sia mantenuto (art. 8 cpv. 2 e 3 LCStr).
L’USTRA può decidere che non possano essere immessi sul mercato veicoli, parti di veicoli e oggetti d’equipaggiamento non assoggettati all’approvazione del tipo e contrari alle prescrizioni o parti di veicoli e oggetti d’equipaggiamento che servono soltanto o principalmente ad apportare modifiche non autorizzate ai veicoli. L’USTRA può delegare tale competenza a un organo di controllo ai sensi dell’articolo 20 OSPro931.932
L’USTRA può emanare istruzioni per l’esecuzione della presente ordinanza e disciplinare i particolari tecnici.933
L’USTRA può escludere i seguenti veicoli da singole prescrizioni della parte terza:
veicoli destinati all’esportazione e immatricolati con targhe provvisorie;
veicoli non sdoganati, immatricolati con targhe provvisorie contraddistinte dalla lettera «Z»;
veicoli importati in esenzione da tasse come beni in dotazione o ereditati;
veicoli per i quali è comprovata l’immatricolazione all’estero di almeno sei mesi a nome del detentore e importati in esenzione da tasse come masserizie di trasloco;
veicoli importati in esenzione da tasse sulla base di un trattato internazionale.934