L’autorità di immatricolazione può affidare gli esami successivi ad aziende od organizzazioni che ne garantiscono l’esecuzione a regola d’arte. Fanno eccezione gli esami successivi basati su notifiche della polizia (art. 34 cpv. 1).
Art. 34a – Delega degli esami successivi
Art. 34a227
Delega degli esami successivi
- 227 Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2026
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Art. 34a Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). Delega degli esami successivi L’autorità di immatricolazione può affidare gli esami successivi ad aziende o
- SR-Nummer
- SR 741.41
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 19.06.1995
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale