Gli autoveicoli con un peso totale di oltre 0,20 t devono essere muniti di una retromarcia. Gli autoveicoli con motore elettrico possono essere equipaggiati di un altro dispositivo di retromarcia.
Art. 98 – Retromarcia
Art. 98
Retromarcia
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2026
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Art. 98 Retromarcia Gli autoveicoli con un peso totale di oltre 0,20 t devono essere muniti di una retromarcia. Gli autoveicoli con motore elettrico possono essere equipaggiati di un altro dispositivo di retromarcia. Parte terza: Esigenze tecniche / Titolo secondo: Autoveicoli / Capitolo 2: Disposit
- SR-Nummer
- SR 741.41
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 19.06.1995
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale