Nell’allegato 2 figurano le esigenze tecniche dei veicoli di cui all’articolo 1 capoverso 2.
Il capoverso 1 non si applica a:
veicoli di cui all’articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 167/2013;
veicoli utilizzati anche su rotaie, sull’acqua o nell’aria;
tipi di veicoli di cui all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 167/2013.