I Cantoni:
sorvegliano lo svolgimento della formazione complementare;
effettuano test d’idoneità sociopedagogica per l’ammissione alla formazione degli animatori;
decidono se tener conto delle conoscenze anteriori degli animatori in materia di formazione;
organizzano gli esami per ottenere l’attestato di competenza di animatore;
sorvegliano i centri di formazione per animatori.
Possono delegare l’esecuzione di questi compiti ad altri servizi.