Per i veicoli nuovi e completi, il rapporto di perizia può essere compilato dal costruttore o dall’importatore nei seguenti casi:
per un’automobile (art. 11 cpv. 2 lett. a OETV306), se è disponibile un’approvazione del tipo (art. 2 lett. b dell’ordinanza del 19 giugno 1995307 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali [OATV]), una scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV) o un set di dati elettronico del singolo veicolo (art. 72b);
per i seguenti veicoli, se è disponibile un’approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV) o una scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV):
autoveicoli leggeri, escluse le automobili (art. 11 cpv. 2 lett. a OETV),
rimorchi con un peso totale fino a 3,50 t,
motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore.308
Se non è compilato dal costruttore o dall’importatore, il rapporto di perizia è compilato dall’autorità di immatricolazione.309
I rapporti di perizia o il loro contenuto, come pure i dati tecnici allegati, devono essere conservati dall’autorità durante 15 anni a far data dalla prima messa in circolazione dei veicoli.
L’USTRA, d’intesa con i Cantoni, l’autorità competente in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e l’UDSC, stabilisce la forma da dare al rapporto di perizia ed emana le istruzioni sul modo di compilarlo.312