I documenti sono conservati dall’Ufficio federale per almeno 15 anni dal rilascio dell’approvazione del tipo.
Art. 16a – Conservazione dei documenti
Art. 16a53
Conservazione dei documenti
- 53 Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000 (RU 2000 2291). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200795).
- Percorso della struttura
- Capitolo 2: Approvazione del tipo Sezione 2: Rilascio dell’approvazione del tipo
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 16a Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000 (RU 2000 2291). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95). Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000 (RU 2000 2291). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore da
- SR-Nummer
- SR 741.511
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 19.06.1995
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale