I centri di formazione periodica devono essere riconosciuti dal Cantone in cui hanno sede.
Il riconoscimento è rilasciato se:
la direzione garantisce un’amministrazione irreprensibile del centro di formazione periodica e una sorveglianza qualificata dell’insegnamento;
il centro di formazione periodica dispone di un numero di docenti sufficiente giusta l’articolo 23;
il centro è dotato di un locale adatto e di materiale confacente nonché, se offre corsi di formazione periodica pratica, di veicoli adatti;
è previsto un programma di formazione periodica che precisa i temi conformemente all’allegato e definisce il piano d’esecuzione e i metodi d’insegnamento; e
è gestito un sistema di garanzia della qualità dell’insegnamento delle materie e del raggiungimento degli obiettivi della formazione periodica.