L’autorità che registra o trasmette al SIAC i dati è responsabile della loro correttezza e completezza. L’autorità che constata dati incompleti o errati provvede alla rettifica.
L’USTRA verifica la completezza e l’attendibilità dei dati registrati nel SIAC. In caso di dati incompleti o errati, ne dispone la rettifica.