L’infrastruttura ai sensi dell’articolo 62 capoversi 1 e 2 è esente dalle imposte cantonali e comunali sui beni immobili.
Art. 65 – Esenzione fiscale
Art. 65
Esenzione fiscale
- Percorso della struttura
- Capitolo 8: Separazione dei trasporti e dell’infrastruttura
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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- SR-Nummer
- SR 742.101
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 20.12.1957
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale