Chiunque, intenzionalmente, entra senza permesso nelle aree connesse con l’esercizio ferroviario, vi circola senza permesso con un veicolo o le pregiudica in altro modo è punito con la multa.
A querela di parte, è punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene all’obbligo di diligenza (art. 17 cpv. 4), all’obbligo di notifica (art. 14a cpv. 1) o all’obbligo di collaborazione (art. 14a cpv. 2).
Il Consiglio federale può dichiarare punibili le violazioni delle disposizioni d’applicazione o delle prescrizioni sull’uso.