Le seguenti ordinanze sono abrogate:
l’ordinanza del 30 novembre 199216 sulle competenze degli organi della Confederazione e delle ferrovie incaricati dell’esecuzione dei decreti federali sul transito alpino;
l’ordinanza del 20 gennaio 199317 concernente l’approvazione dei progetti secondo il decreto federale sul transito alpino; e
l’ordinanza del 1° settembre 199318 sui costi speciali di costruzione della ferrovia transalpina.