Nell’ambito della progettazione e dell’esecuzione dei singoli progetti della NFTA, i costruttori forniscono regolarmente informazioni e consulenza ai Cantoni, alle regioni e ai Comuni interessati. L’Ufficio federale e, se del caso, altri servizi federali devono essere coinvolti.
Previo accordo con l’Ufficio federale, ogni costruttore provvede all’informazione e alle relazioni pubbliche relative ai progetti che gli sono stati assegnati.