Il Servizio di assegnazione delle tracce ha in particolare i seguenti compiti:
disciplina e pubblica le condizioni per l’ordinazione e la disdetta di tracce e prestazioni supplementari nonché per la presentazione di studi delle tracce;
accompagna l’elaborazione di studi delle tracce condotti su richiesta di imprese che possono chiedere tracce secondo l’articolo 9a capoverso 4 Lferr;
redige la dichiarazione della capacità e assolve i compiti di cui all’articolo 12bdell’ordinanza del 25 novembre 19983 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF) in relazione agli accordi quadro;
elabora e pubblica i cataloghi nazionali delle tracce; a tal fine si coordina con i gestori dell’infrastruttura raccordata alle tratte di cui all’articolo 1 capoverso 1;
riceve le ordinazioni e le disdette di prestazioni di cui agli articoli 21 e 22 OARF; attribuisce le prestazioni ordinate e cancella quelle disdette;
regola gli eventuali conflitti nell’ordinazione delle tracce secondo l’articolo 12c OARF;
verifica le disposizioni operative dei gestori dell’infrastruttura come pure l’attribuzione di tracce per treni speciali;
dichiara saturata una tratta e conduce analisi delle capacità d’intesa con i gestori dell’infrastruttura coinvolti;
in caso di tratte saturate ordina le misure di cui all’articolo 12a capoverso 4 OARF;
esprime il proprio parere sulle bozze del programma di utilizzazione della rete e dei piani di utilizzazione della rete;
accompagna la pianificazione dei gestori dell’infrastruttura riguardo ai cantieri e agli intervalli; può partecipare ai rispettivi organismi di coordinamento;
riscuote il prezzo delle tracce e la rimunerazione in caso di cancellazione a nome e su fattura dei gestori dell’infrastruttura;
gestisce il registro nazionale dell’infrastruttura in base alle direttive emanate dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT);
pubblica i piani d’investimento dei gestori dell’infrastruttura;
elabora basi per la pianificazione dell’infrastruttura all’attenzione dell’UFT.