Per i prelievi di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a, l’Assemblea federale stabilisce di volta in volta un limite di spesa quadriennale.
Nell’ambito del messaggio concernente il limite di spesa, il Consiglio federale informa l’Assemblea federale sullo stato degli impianti e sul grado di utilizzo dell’infrastruttura.