L’UFT verifica secondo l’articolo 21 paragrafo 8 della direttiva (UE) 2016/797180 che il richiedente abbia presentato tutti i documenti necessari per l’attestato di sicurezza dei veicoli, in particolare:181
esamina la completezza della domanda secondo l’articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545182;
valuta la domanda secondo gli articoli 38–40 e gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545;
classifica le problematiche secondo l’articolo 41 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 e, in caso di dubbio giustificato, procede secondo l’articolo 42 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545;
decide secondo gli articoli 43 paragrafi 1–6 e 45–49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545.