Le persone incaricate di un compito per un organismo o una persona di cui all’articolo 15t non possono essersi occupate in precedenza, in altra funzione, dell’oggetto dell’autorizzazione.
Esse sono indipendenti nelle loro decisioni. In particolare non possono sottostare a istruzioni a tal proposito e la loro retribuzione non può dipendere dal risultato della valutazione.